Tabellino
Castel di Sangro CEP 1953 - US Bojano 0-3 - Eccellenza 2022 - 2023
Stadio: Polisportivo Eccellenza 2022 - 2023- cronaca live
- chiusura
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 23;
considerato che:
- la società Bojano ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente
- la società Castel di Sangro Cep 1953 non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito;
letto il reclamo rileva che la società Bojano chiede l’applicazione ai danni della società Castel di Sangro Cep 1953 della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, i seguenti quattro calciatori che non avevano titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, tesserati in data 21/09/2022 ovvero lo stesso giorno di disputa della gara in epigrafe: il n. 1 PAGNANO Leo Pasquale, il n. 6 TUMOLILLO Federico, il n. 7 DI TORA Dario Francesco ed il n. 9 JALLOW Tijani.
Secondo quanto stabilito dall’art. 39, comma 3 NOIF “l’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento.” e pertanto i succitati calciatori risultavano essere in posizione irregolare.
- prepartita
Il reclamo, così come proposto dalla società Bojano, è fondato e meritevole di accoglimento.
I quattro calciatori in parola hanno preso tutti parte alla gara in epigrafe. Il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Molise che ha confermato che la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento relative ai succitati quattro calciatori è il 21/09/2022.
Tutto ciò premesso, visti ed applicati gli artt. 10 e 21 CGS
D E C I D E
1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Bojano per le ragioni esposte in premessa;
2. di infliggere alla società Castel di Sangro Cep 1953 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 3;
3. di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori MADDAMMA Omar (Castel di Sangro Cep 1953) fino al 05/10/2022 Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.